mercoledì 27 febbraio 2008

Responsabilità penale del Direttore dei Lavori

La Corte di Cassazione Sez. III Penale il 14/06/2007 (Ud. 26/04/2007) con Sentenza n. 23129 ha ribadito che il Direttore dei Lavori ha responsabilità penale per le ipotesi di illecito edilizio, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate.

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